Art. 3.
(Informazione e trasparenza in merito alle metodologie di rilevazione e trattamento dei dati statistici).

      1. Al fine di consentire una corretta, esaustiva e tempestiva informazione in merito alle metodologie di rilevamento, raccolta, trattamento e determinazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie, l'ISTAT pubblica per estratto su apposito bollettino e sul proprio sito INTERNET, entro il giorno successivo alla loro adozione, le deliberazioni adottate in materia dai propri organi interni e dagli organi deliberativi degli enti che compongono il Sistema statistico nazionale, provvedendo anche alla loro diffusione, in forma divulgativa ed accessibile, sui mezzi di informazione radiotelevisiva e sulla stampa.
      2. I comuni danno conto nei propri siti INTERNET dei risultati analitici delle rilevazioni eseguite per conto dell'ISTAT ai fini del calcolo degli indici dei prezzi al consumo, distinguendoli per capitoli di spesa.